Tribunale di Pistoia – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: discrimen tra colpa lieve e colpa grave, valutazione del giudice e sospensione della cessione del quinto.
Tribunale di Pistoia, 31 luglio 2024 (data di decisione) – G.D. dott.ssa Nicoletta Mari Caterina Curci
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Discrimen colpa lieve e colpa grave.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Colpa lieve e colpa grave - Valutazione del Giudice – Percezione della sostenibilità del debito – Merito creditizio.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore– Sospensione della cessione del quinto – Funzionalità piano di ristrutturazione Parità di trattamento – Misure protettive.
Nella vigenza del CCII, il discrimen tra “colpa lieve” e “colpa grave” deve essere individuato nella intensità della consapevolezza, da parte del debitore, circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte. Va, pertanto, ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare la propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l’impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
In tema di meritevolezza del debitore, la valutazione del giudice trova il suo focus nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione, il debitore possa aver avuto o nel diligente apprezzamento dell’esistenza di un verosimile margine positivo di un’eccedenza tra impegni di spesa, già assunti e assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari. E’ con riferimento a questa ipotesi che può essere ascritta rilevanza all’eventuale responsabilità del creditore nella concessione avventata del finanziamento, quale circostanza idonea ad incidere sul processo valutativo del debitore, inducendolo in errore o semplicemente sviando la sua attenzione da un corretto vaglio di sostenibilità. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, qualora la liquidità messa a disposizione del ceto creditorio derivi da quote di reddito futuro, e non sia pertanto suscettibile di erosione, la misura volta ad ottenere la sospensione della cessione del quinto dello stipendio appare funzionale ad evitare che la durata del procedimento possa avvantaggiare alcuni creditori a scapito di altri: invero, in caso di mancata sospensione, taluni creditori “anteriori”, prima ancora dell’omologazione, verrebbero soddisfatti al di fuori del concorso ipotizzato nel piano, alterando così la parità di trattamento riservata ai creditori dello stesso grado. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
[Cfr in questa rivista, con riferimento alle prime due massime: Tribunale di Firenze, 05 agosto 2024, in https://www.unijuris.it/node/7990; Tribunale di Napoli Nord, 24 luglio 2024 in https://www.unijuris.it/node/7959, Tribunale Cuneo, 08 Febbraio 2023, in https://www.unijuris.it/node/6889, Tribunale di Como, 24 giugno 2024, in https://www.unijuris.it/node/7869 , Tribunale di Avellino, 11 aprile 2024, in https://www.unijuris.it/node/7801 ]