Tribunale di Bologna - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: considerazioni circa il tipo di situazione debitoria che risulta insanabile mediante accesso a quella procedura e in tema di requisito della meritevolezza.
Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 22 novembre 2024 (data della pronuncia) – Giud. Alessandra Mirabelli.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Situazione debitoria promiscua – Presenza anche di debiti non irrisori residuati dalla precedente attività imprenditoriale – Impegno da parte di un terzo di onorarli – Previsione di una rateizzazione di lungo periodo - Condizione di regola non idonea a consentire l'accesso a quella procedura – Eccezione possibile.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Presenza in capo al debitore del requisito della meritevolezza – Assenza di colpa, malafede o frode nel contrarre l'indebitamento - Presupposto da attestarsi da parte del debitore e dell'OCC in una sua relazione – In mancanza, inammissibilità dell'accesso a quella procedura – Presenza di una condizione soggettiva ostativa..
Stante che, con riferimento ad una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 C.C.I., risulta inammissibile la creazione di patrimoni separati in violazione del disposto dell'art. 2740 c.c. e stante che l'art. 2, lettera e) C.C.I., come peraltro modificato dal Correttivo ter, prevede che l'accesso a quello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ha luogo a fronte di debiti contratti in quella qualità, si deve ritenere che non possa aver accesso a quella procedura il debitore in presenza di una situazione debitoria costituita in parte da debiti, di cui alcuni in particolare di natura previdenziale, di ammontare non irrisorio derivanti da una precedenza attività imprenditoriale, e ciò anche se un soggetto terzo abbia assunto l'impegno di provvedere al loro adempimento ma sia previsto nel piano, che pertanto non li ha presi in considerazione, che abbia luogo ratealmente nel rispetto di una tempistica di lunga durata. Ad una diversa conclusione potrebbe pervenirsi laddove tale accollo abbia rivestito natura liberatoria o il terzo avesse già precedentemente estinto quei debiti o risultassero di rapida estinzione da parte di quello stesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Dal momento che ai sensi dell'art. 69 C.C.I. non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista nei confronti di chi rivesta quella natura, in quanto da considerarsi non meritevole, il consumatore che abbia determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa, malafede o frode e dal momento che il debitore è onerato di fornire, se del caso, la prova contraria, esponendo in modo verificabile quali risultino essere state le cause contingenti che lo hanno portato a contrarre debiti e a generare quella situazione, e che, altresì, sopratutto, ai sensi dell'art. 68, secondo comma, C.C.I., l'OCC è tenuto a relazionare, previe opportune verifiche, sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza tenuta dal debitore nel contrarre le obbligazioni, deve ritenersi inammissibile, in assenza di dette dichiarazione e certificazioni, la domanda di acceso a quella procedura in quanto tale mancanza di corredo informativo lascia presumere la presenza di condizioni ostative, non esistendo alcun obbligo istruttorio/interlocutorio in capo al Giudice per colmare tali carenze [nello specifico il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'accesso a quella procedura da parte del consumatore per non aver chiarito quale fosse la causa a lui non ascrivibile che l'aveva costretto a ripetute e numerosissime violazioni del codice della strada, con sanzioni mai assolte, nonché a richiedere l’erogazione di un finanziamento bancario, con restituzione rateale neppure in parte onorata]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)