Tribunale di Livorno – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: irrilevanza dell’immobile qualora il debito sia superiore al valore di realizzo. Discrimen tra colpa lieve e colpa grave; colpa lieve in caso di truffa sentimentale.
Tribunale di Livorno, 07 ottobre 2024 (data di decisione) – G.D. dott. Gianmarco Marinai
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Discrimen colpa lieve e colpa grave.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Colpa lieve e colpa grave – Valutazione del Giudice – Percezione sostenibilità del debito.
In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nella vigenza del CCII, il discrimen tra “colpa lieve” e “colpa grave” deve essere individuato nell’intensità della consapevolezza, da parte del debitore, circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte: va, pertanto, ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare la propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l’impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento. Di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio, e si determini di assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
La valutazione affidata al giudice trova il suo focus nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione, il debitore possa aver avuto o, in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo di un’eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.[Nel caso di specie, il Tribunale ha qualificato in termini di colpa lieve la condotta della debitrice il cui stato di sovraindebitamento era riconducibile ad una cd. truffa sentimentale.] (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
[Cfr in questa rivista, con riferimento alla seconda e terza massima: Tribunale di Firenze, 05 agosto 2024 (data di decisione), in https://www.unijuris.it/node/7990, Tribunale di Napoli Nord, 24 luglio 2024 in https://www.unijuris.it/node/7959, Tribunale Cuneo, 08 Febbraio 2023, in https://www.unijuris.it/node/6889, Tribunale di Como, 24 giugno 2024, in https://www.unijuris.it/node/7869 , Tribunale di Avellino, 11 aprile 2024, in https://www.unijuris.it/node/7801 ]