Corte di Cassazione (21178/2023) – La notifica all'indirizzo PEC del ricorso per la dichiarazione fallimento si deve considerare valida anche se non accessibile alla società che lo ha dichiarato per causa alla stessa imputabile.

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Data di riferimento: 
19/07/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 luglio 2023, n. 21178 – Pres. Guido Mercolino, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Ricorso per la dichiarazione di fallimento e decreto di fissazione di udienza – Notifica all'indirizzo pec della società come risultante dal Registro delle Imprese - Indirizzo di fatto non accessibile alla stessa per cause sopravvenute all'iscrizione - Responsabilità su quella gravante per non averlo tenuto aggiornato – Notificazione da considerarsi per tale motivo comunque valida.

L'indirizzo pec che le società e gli imprenditori individuali devono dichiarare alla Camera di Commercio equivale ad un recapito sostanzialmente assimilabile alla sede legale di questi ultimi, sicché` può affermarsi che, di regola, e salvo che venga fornita prova contraria, il mancato funzionamento, per qualunque causa, di quell'indirizzo come dichiarato dalla società ovvero dall'imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità "colpevoli" del destinatario sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile. Costituisce infatti l'indirizzo "pubblico informatico" che il destinatario ha, sotto la sua personale responsabilità, l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo, sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla sua eventuale cancellazione, non avendo l'ufficio camerale alcun compito di verifica al riguardo.[nello specifico, la Corte ha ritenuto dovesse considersi valida la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione della relativa udienza come eseguita nei confronti di una società nonostante fosse stata effettuata all'indirizzo pec dal suo commercialista che alcuni anni prima aveva rinunciato all'incarico e dichiarato che avrebbe chiuso quell'indirizzo, la qual cosa non aveva poi fatto; ciò in quanto era onere della società controllare che ciò fosse avvenuto o, comunque, comunicare un diverso indirizzo pec al registro delle imprese]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata )

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20civ%20n.%2021178.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: