Corte di Cassazione (12131/2024) – Dichiarazione di fallimento: l'incompetenza per territorio del tribunale adito deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 maggio 2024, n. 12131 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Roberto Amatore.
Incompetenza per territorio del giudice adito – Udienza di comparizione delle parti – Termine massimo entro cui ex art. 38 c.p.c. deve essere eccepita o rilevata d'ufficio – Applicabilità di tale norma anche al procedimento prefallimentare avanti al tribunale - Proposizione per la prima volta in sede di reclamo ex art. 18 L. fall. - Tardività.
In tema di dichiarazione di fallimento, l'incompetenza per territorio exart. 9 L. fall. deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti, secondo quanto previsto dall'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 69/2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare; conseguentemente, l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento deve ritenersi tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-6-maggio-2024-n-12131-pres-ferro-est-amatore
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 luglio 2019, n. 20661 https://www.unijuris.it/node/5198; Cassazione civile, sez. VI, 16 Novembre 2016, n. 23393 https://www.unijuris.it/node/3776 e Cassazione civile, Sez. I, 02 aprile 2012 n. 5257 https://www.unijuris.it/node/1501].