Tribunale di Como – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: competenza del collegio in caso di domanda subordinata di accesso alla liquidazione controllata. Ipotesi di esclusione della causa ostativa di cui all’art. 69 CCII.
Tribunale di Como, 24 giugno 2024 – Presidente, dott.ssa Paola Parlati, Consigliere relatore, dott. Luciano Pietro Aliquò
Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Liquidazione controllata – Domanda subordinata -Competenza– Tribunale in composizione collegiale.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Colpa grave o mala fede – Causa Ostativa – Esercizio azione giudiziaria -Esclusione.
Qualora il debitore abbia presentato, in via principale, domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di competenza del Tribunale in composizione monocratica, a norma degli artt. 70 e 71, CCII, e, in via subordinata, di apertura della liquidazione controllata, per cui, invece è competente il Tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 270 CCII, la decisione su entrambe le domande proposte deve essere rimessa al Tribunale in composizione collegiale, in applicazione del principio generale desumibile dall’art. 281 novies c.p.c., anche al fine di evitare decisioni contrastanti e separatamente impugnabili. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in merito alla valutazione relativa alla sussistenza o meno della causa ostativa relativa alla determinazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode di cui all’art. 69 CCII, si ritiene che l’esercizio di un’azione giudiziaria, ai fini della tutela di un diritto, non possa costituire per sé un comportamento ostativo, almeno in assenza di ulteriori evidenze circa la mala fede e/o la colpa grave imputabili al debitore. [nel caso di specie, era ancora pendete il giudizio di merito relativo all’opposizione all’esecuzione, promosso dai debitori, mentre l’opposizione agli atti esecutivi successivamente proposta era stata ritenuta prima facie fondata dal giudice dell’esecuzione (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
[Cfr in questa rivista in merito alla prima massima: Tribunale di Catanzaro, 05 giugno 2023, in https://www.unijuris.it/node/7052.]