Tribunale di Bergamo - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: è possibile che abbia accesso alla procedura la persona fisica che risulti avere un indebitamento che consegua anche ad una cessata attività imprenditoriale.
Tribunale di Bergamo, 20 luglio 2024 – Giudice Unico Bruno Conca.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Debitoria c.d. mista – Ammontare conseguente anche ad una cessata attività imprenditoriale – Ammissibilità dell'accesso a quella procedura – Fondamento.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Proposta in deroga all’art. 2740 c.c. – Ammissibilità – Condizioni
È ammissibile la proposta di piano ristrutturazione dei debiti del consumatore, formulata ex art. 67 ss. C.C.I., anche laddove sia volta a definire una debitoria dello stesso da considerarsi “mista”, risalendo una parte consistente dell’indebitamento anche ad una cessata attività imprenditoriale, chiusa senza che il ricorrente sia più suscettibile di assoggettamento alla liquidazione giudiziale, talché non resti in tal caso che ascrivere il proponente, de residuo, alla categoria del consumatore in quanto persona fisica non assoggettabile ad alcuna delle procedure minori, né al concordato minore, non essendo egli imprenditore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
È ammissibile la proposta di ristrutturazione ex art. 67 CCII formulata in deroga all’art. 2740 c.c., qualora i creditori, prestando così tacita acquiescenza, rinuncino a sollevare contestazioni.