Tribunale di Napoli – Liquidazione giudiziale: in caso di incapienza, il ricorso del creditore è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Tribunale di Napoli, 22 maggio 2024 – Presidente dott. Gian Piero Scoppa, Consigliere relatore, dott. Francesco Paolo Feo
Liquidazione giudiziale – Incapienza del debitore – Interesse ad agire ex art. 100 cpc – Carenza – Inammissibilità.
In tema di liquidazione giudiziale, nell’ipotesi di incapienza del debitore, il ricorso del creditore, volto ad ottenere l’apertura della procedura, è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. Atteso che, con riguardo alle procedure concorsuali, lo scopo del processo è costituito dal “miglior soddisfacimento del credito”, nel rispetto delle regole sulle cause legittime di prelazione, siffatta funzione appare essere destinata ad essere frustata in radice nell’ipotesi in cui manchi qualsivoglia prospettiva di soddisfazione del ceto creditorio. Pertanto, nell’esame del legale tra il bisogno di tutela giuridica, da un lato, e funzione tipica dell’iniziativa giudiziale prescelta, dall’altro, deve intendersi preclusa in radice ogni utilizzazione distorta e/o alterata che determini uno “sviamento” rispetto alle finalità proprie per cui quella tutela risulta approntata dall’ordinamento giuridico. [Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse ad agire ex art. 100 cpc, il ricorso del creditore che aveva espressamente ancorato il proprio interesse al pronunciamento, pur in caso di incapienza, ai fini ulteriori della svalutazione del credito e della eventuale deducibilità dell’iva] (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
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