Corte di Cassazione (16749/2021) - L'apertura del fallimento determina l'interruzione dei processi in corso, ma non del giudizio di legittimità che risulti tempestivamente regolarmente intrapreso.
Inserito da Francesco Gabassi il Sab, 14/08/2021 - 16:11Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, 14 giugno 2021, n. 16749 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Salvatore Leuzzi.
Dichiarazione di fallimento – Interruzione dei processi in corso - Giudizio di legittimità anteriormente tempestivamente intrapreso – Interruzione – Esclusione.