Corte di Cassazione (9370/2021) – Decorrenza del termine per la riassunzione del processo interrotto a causa del fallimento di una delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. IV lavoro, 08 aprile 2021, n. 9370 – Pres. Umberto Berrino, Rel. Fabrizio Amendola.
Giudizio in corso – Fallimento di una delle parti – Interruzione automatica – Termine per la riassunzione – Decorrenza.
In caso d'interruzione del processo determinata, ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3, dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione non decorre dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza legale, per tale dovendosi intendere quella acquisita non già in via di mero fatto, ma attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento stesso, assistita da fede privilegiata (Principio di diritto) [nello specifico la Corte, nell'accogliere il ricorso proposto dall'INPS avverso la decisione della Corte territoriale che aveva considerato tardiva la riassunzione di un processo da parte di quell'istituto, e nel pronunciarne pertanto la cassazione, ha precisato che sarebbe spettato al giudice del rinvio, esaminare funditus se la comunicazione dell'intervenuto fallimento fatta dal curatore ex art. 92 L.F. si poteva ritenere avesse, come eccepito dal Fallimento, i requisiti richiesti per produrre l'effetto della decorrenza del termine per la riassunzione, ciò alla stregua del principio ora espresso, nonché secondo quanto affermato dalle altre pronunce di quella stessa Corte in quel contesto richiamate]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25290#gsc.tab=0
[cfr. in questa rivista alcune delle decisioni richiamate: Corte di Cassazione, Sez. III civ., 28 dicembre 2016 n. 27165 https://www.unijuris.it/node/3142; Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 7 marzo 2013 n. 5650 https://www.unijuris.it/node/1837; Cassazione civile, sez. VI, 15 Settembre 2017, n. 21375 https://www.unijuris.it/node/3721; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2019 n. 2658 https://www.unijuris.it/node/4573 e Corte di Cassazione, Sez. III civ., 26 giugno 2020, n. 12890 https://www.unijuris.it/node/5289].