Corte di Cassazione (12154/2021) – Decorrenza del termine di cui all'art. 305 c.p.c. per la riassunzione dei processi che risultano interrotti a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento di una delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. Unite, 07 maggio 2021, n. 12154 – Pres, Angelo Spirito, Rel. Massimo Ferro.
Giudizi in corso – Dichiarazione di fallimento di una delle parti - Automatica interruzione - Riassunzione - Termine – Decorrenza.
In caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi della L.Fall., art. 43, comma 3, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi della L.Fall., artt. 52 e 93 per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 c.p.c., comma 2, va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata - ai predetti fini - anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima. (Principio di diritto)
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[cfr, in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 ottobre 2020, n. 21961 https://www.unijuris.it/node/5347 (ordinanza interlocutoria che ha rimesso alle Sezioni Unite, im presenza di decisioni tra loro difformi, la questione della individuazione del dies a quo del termine di decadenza per riassumere, a cura della parte non colpita da fallimento, il processo che sia stato interrotto ai sensi della L.Fall., art. 43, comma 3);Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 7 marzo 2013 n. 5650https://www.unijuris.it/node/1837; Corte di Cassazione, Sez. III civ., 28 dicembre 2016 n. 27165https://www.unijuris.it/node/3142 e Corte di Cassazione, Sez. IV lavoro, 08 aprile 2021, n. 9370 https://www.unijuris.it/node/5627].