Corte di Cassazione (15040/2021) – La disponibilità dei beni di cui il curatore è in tale veste titolare comporta che gli stessi non possano essere sequestrati quale profitto di un reato tributario della cui commissione la fallita risulti incolpata.
Corte di Cassazione, Sez. III Penale, 27 gennaio 2021, n. 15040 – Pres. Grazia Lapalorcia, Rel. Luca Semeraro.
Reato tributario commesso in favore di una società – Successivo fallimento della stessa – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta - Conto corrente intestato alla curatela - Intangibilità – Fondamento - Assenza di prova che costituiscano profitto dell'illecito penale - Beni della persona fisica indagata – Sequestro finalizzato alla confisca per equivalente – Ammissibilità.
In tema di reati tributari, la circostanza che la dichiarazione di fallimento di una persona giuridica faccia venir meno, ex art. 42, comma 1. L.F., la possibilità per la fallita di disporre del proprio patrimonio e che sia conferito al curatore il compito di gestirlo per evitarne il depauperamento, onde allo stesso curatore risulti attribuita dall'art 43 L.F. anche la rappresentanza in giudizio relativa ai rapporti di diritto patrimoniale di quella, comporta che, laddove risulti essere stato precedentemente commesso un reato di quel tipo [nello specifico, il reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all'art. 10 bis del D. Lgs. 74/2000], non può essere eseguito il sequestro preventivo, come finalizzato alla confisca diretta del profitto dell'illecito penale perpetrato, delle somme giacenti sul conto corrente intestato alla curatela mancando la prova che ne derivino, mentre può essere eseguito quello finalizzato alla confisca per equivalente dei beni della persona fisica indagata per la commissione di quel reato [la Corte ha precisato che sulla base delle suddette considerazioni la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto la posizione del curatore a quella della persona avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati, ai fini della previsione di cui all'art. 322 bis c.p.p.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass%20pen.%20n.%2015040.pdf