Corte di Cassazione (20059/2024) - Concordato preventivo: perché possa sussistere il presupposto dell'indipendenza dell'attestatore è necessario ricorrano entrambi i requisiti richiesti dagli articoli 67, comma 3, lett. d), l. fall. e 2399 c.c.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 30/09/2024 - 10:29Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 luglio 2024, n. 20059 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Luigi Abete.
Concordato preventivo in continuità - Presupposto di ammissibilità – Indipendenza del professionista designato di redigere l'attestazione – Necessaria ricorrenza di entrambi i requisiti previsti dall'art, 67, comma 3, lettera d) l. fall. - Assenza di un rapporto col debitore nel tempo del compimento della prestazione e nei cinque anni precedenti – Natura meramente occasione di quella – Irrilevanza.