Corte di Cassazione (20059/2024) - Concordato preventivo: perché possa sussistere il presupposto dell'indipendenza dell'attestatore è necessario ricorrano entrambi i requisiti richiesti dagli articoli 67, comma 3, lett. d), l. fall. e 2399 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 luglio 2024, n. 20059 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Luigi Abete.
Concordato preventivo in continuità - Presupposto di ammissibilità – Indipendenza del professionista designato di redigere l'attestazione – Necessaria ricorrenza di entrambi i requisiti previsti dall'art, 67, comma 3, lettera d) l. fall. - Assenza di un rapporto col debitore nel tempo del compimento della prestazione e nei cinque anni precedenti – Natura meramente occasione di quella – Irrilevanza.
In tema di ammissibilità del concordato preventivo, il professionista designato ai sensi dell'art. 161, comma 3, l. fall. non è in possesso dei requisiti di indipendenza ex artt. 67, comma 3, lett. d), l. fall. e 2399 c.c., allorché abbia intrattenuto con il debitore un qualsivoglia rapporto, di durata o destinato a definirsi nel tempo di compimento di prestazione d'opera autonoma, sia in essere alla proposizione della domanda di concordato, sia esauritosi in epoca precedente, purché svoltosi nel quinquennio antecedente alla data di conferimento dell'incarico. (Nella specie, la S. C. ha cassato la decisione impugnata, che, circoscrivendo la presunzione di non indipendenza ai casi di attività continuativa svolta in favore dell'imprenditore istante, aveva ritenuto irrilevante l'incarico anteriormente conferito all'attestatore di redigere una perizia giurata, trattandosi di prestazione d'opera una tantum). (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-22-luglio-2024-n-20059-pres-cristiano-est-abete