Corte di Cassazione (19596/2016) – Inapplicabilità dell’art. 421 c.p.c. sui poteri istruttori ufficiosi del giudice al giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 27/10/2017 - 11:09Cassazione civile, sez. I, 30 Settembre 2016, n. 19596. Est. Bisogni.
Opposizione allo stato passivo - Credito di lavoro – Poteri istruttori del giudice - Art. 421 c.p.c. – Inapplicabilità.