Corte di Cassazione (19197/2016) – Annotazione della rinegoziazione del mutuo ipotecario ai fini dell’estensione del privilegio ai maggiori interessi.

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Data di riferimento: 
28/09/2016

Cassazione civile, sez. I, 28 Settembre 2016, n. 19197. Pres. Nappi Aniello, rel. Bisogni Giacinto.

Credito da mutuo garantito da ipoteca rinegoziato – Omessa annotazione della rinegoziazione – Privilegio ipotecario sul maggiore importo degli interessi – Esclusione

In caso di rinegoziazione del mutuo, é necessaria l'annotazione della rinegoziazione stessa ai fini del riconoscimento del privilegio ipotecario sull'intero ammontare del credito ciò in quanto tutte le modifiche del rapporto sono soggette a iscrizione quando incidono  sulla porzione di bene assoggettato a vincolo reale e aggredibile, a garanzia del credito privilegiato. (Francesco Gabassi – riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17688.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: