Corte di Cassazione (19197/2016) – Annotazione della rinegoziazione del mutuo ipotecario ai fini dell’estensione del privilegio ai maggiori interessi.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 15/02/2018 - 16:00
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Data di riferimento:
28/09/2016
Cassazione civile, sez. I, 28 Settembre 2016, n. 19197. Pres. Nappi Aniello, rel. Bisogni Giacinto.
Credito da mutuo garantito da ipoteca rinegoziato – Omessa annotazione della rinegoziazione – Privilegio ipotecario sul maggiore importo degli interessi – Esclusione
In caso di rinegoziazione del mutuo, é necessaria l'annotazione della rinegoziazione stessa ai fini del riconoscimento del privilegio ipotecario sull'intero ammontare del credito ciò in quanto tutte le modifiche del rapporto sono soggette a iscrizione quando incidono sulla porzione di bene assoggettato a vincolo reale e aggredibile, a garanzia del credito privilegiato. (Francesco Gabassi – riproduzione riservata).
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: