Corte di Cassazione (19596/2016) – Inapplicabilità dell’art. 421 c.p.c. sui poteri istruttori ufficiosi del giudice al giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 27/10/2017 - 11:09
Versione stampabile
Data di riferimento:
30/09/2016
Cassazione civile, sez. I, 30 Settembre 2016, n. 19596. Est. Bisogni.
Opposizione allo stato passivo - Credito di lavoro – Poteri istruttori del giudice - Art. 421 c.p.c. – Inapplicabilità.
L'art. 421 c.p.c. sui poteri istruttori ufficiosi del giudice è norma relativa al rito del lavoro e non trova applicazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, ai sensi dell'art. 98 l.fall., che è retto dalle norme che regolano il giudizio ordinario, anche se si facciano valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale. (massima ufficiale)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: