Corte di Cassazione – Fallimento ed insinuazione al passivo sulla base di estratti conto privi di data certa di un credito derivante da rapporto regolato in conto corrente: onere della prova.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 agosto 2016 n. 17354 - Pres. Nappi, Rel. Ferro.
Fallimento - Istanza di ammissione al passivo – Scritture prive di data certa – Eccezione in senso lato - Fatto impeditivo dell’accoglimento – Rilevabilità d’ufficio.
Fallimento - Credito da rapporto regolato in conto corrente - Mancata ammissione al passivo – Opposizione – Onere della prova del credito - Estratti conto - Effetti ex art. 1832 c.c. – Approvazione anche tacita – Decadenza del correntista dall’impugnazione - Non opponibilità al curatore – Documentazione relativa allo svolgimento del conto – Produzione richiesta.
Fallimento - Credito da rapporto regolato in conto corrente – Anteriorità del rapporto –- Contratto privo di data certa – Lettere di accettazione delle condizioni – Prova invalida –-– Motivazione adeguata – Legittima mancata ammissione al passivo.
La mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, si configura come fatto impeditivo dell’accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche d’ufficio dal giudice. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L’istituto di credito, il quale prospetti una sua ragione di credito verso il fallito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente e ne chieda l’ammissione allo stato passivo sulla base di estratti conto privi di data certa e di cui non sia certa l’avvenuta spedizione al cliente, ha l’onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, al fine di documentare la non avvenuta contestazione da parte di questi, di dare ex arrt. 2704 c.c. piena prova del suo credito, assolvendo al relativo onere secondo il disposto generale dell’art. 2697 c.c. attraverso la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che, ex art. 1832 c.c., derivano, ma soltanto tra le parti del contratto, dall’approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Si deve ritenere che la mancata prova della data della comunicazione degli estratti conto al cliente e l’impossibilità di conferire, al fine di provare l’anteriorità del rapporto rispetto al fallimento, piena corrispondenza delle lettere di accettazione delle condizioni contrattuali rispetto ai documenti, privi di data certa, con cui sarebbe nato il rapporto, possa giustificare, laddove adeguatamente motivata, la mancata ammissione da parte del Tribunale al passivo fallimentare, in sede di opposizione, per come insinuato, del credito di una banca derivante da contratto di conto corrente. /(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160914132950.PDF