Corte di Cassazione (12567/2023) – La ricognizione di debito, laddove anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore, è opponibile alla massa dei creditori ai fini dell'insinuazione al passivo.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 maggio 2023, n. 12567 – Pres- Magda Cristiano, Rel. Angelina Maria Perrino,
Fallimento – Insinuazione al passivo – Credito attestato da ricognizione di debito – Ammissibilità – Fondamento - Anteriorità rispetto al fallimento del suo autore – Presupposto necessario.
La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova - il cui onere grava sul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invalidità. (Principio di diritto)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%20n.%2012567_0.pdf
[cfr. in questa rivista in senso conforme: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 dicembre 2021, n. 39123 https://www.unijuris.it/node/6002 e in senso diverso: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 aprile 2019, n. 10215 https://www.unijuris.it/node/4660].