Corte di Cassazione (18705/2016) Opposizione allo stato passivo, onere della prova del credito ed oneri probatori della curatela in caso di eccezione di inadempimento o di inesatto adempimento.

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Data di riferimento: 
23/09/2016

Cassazione civile, sez. I, 23 Settembre 2016, n. 18705. Pres. Renato Bernabai - Est. Mauro Di Marzio.

Opposizione allo stato passivo – Prova del credito – Onere della prova – Eccezione di inadempimento – Prove a carico della curatela.

Una volta che il Fallimento, dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti in sede di opposizione allo stato passivo, pretesa riferita ad una somma dovuta in forza di un contratto a prestazioni corrispettive, avanzi un'eccezione di inadempimento, il riparto degli oneri probatori segue le regole ordinarie, le quali si riassumono nel principio secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento (oltre che per la risoluzione contrattuale ovvero per il risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Inoltre, anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16001.pdf

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