Corte di Cassazione (27288/2024) – La dichiarazione ISEE, di regola, non può essere utilizzata dal fallito per attestare quale parte dei redditi da lavoro o pensione o simili non possa acquisirsi all'attivo fallimentare.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 ottobre 2024, n. 27288 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento - Redditi contemplati dall'art. 46, primo comma, n. 2) L. fall. - Parte necessaria al mantenimento del fallito e della sua famiglia - Esclusione dall'acquisizione all'attivo – Onere probatorio gravante sul fallito – Irrilevanza di regola della produzione della semplice dichiarazione ISEE – Archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate acquisiti dal sistema informativo – Utilizzabilità di detta dichiarazione solo nei limiti di quanto da quelli risultante suffragato.
Redditi previsti dall'art. 46, primo comma, n. 29 L. fall. - Decreto del G.D. che li esclude dal fallimento – Fatti sopravvenuti o di cui non si ha tenuto conto – Revocabilità di quel provvedimento da parte di quello stesso giudice.
In tema di decreto di cui all’art. 46, comma 2, L. fall., è onere del fallito che intenda far valere il proprio diritto a trattenere quanto percepito, in particolare, a titolo di stipendio, salario o pensione per provvedere al mantenimento proprio e della sua famiglia ex art. 2697, comma 1, c.c., allegare e dimostrare le condizioni personali in cui versa e le particolari esigenze a cui egli deve sopperire ed a tal fine la semplice dichiarazione ISEE è irrilevante, in quanto redatta sulla base delle dichiarazioni dello stesso assistito, al pari della dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale; ciò non esclude, tuttavia, che la stessa possa essere valutata nei limiti in cui le medesime dichiarazioni abbiano trovato suffragio nelle risultanze degli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, perdendo così il proprio carattere autoreferenziale. (Massima Ufficiale) [al riguardo la Corte ha affermato che l'onere probatorio che grava sul fallito, in termini di necessità di mantenimento (ovvero della prova della composizione del proprio nucleo familiare, delle qualità personali dei suoi componenti, in termini di età, esigenze e situazione patrimoniale, e della propria condizione reddituale), si estende solo a quanto già non dimostrato o risultante dagli atti del procedimento fallimentare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Va sottolineato che il G.D. può sempre revocare o modificare, anche su istanza del fallito, il decreto da lui emesso ai sensi dell'art. 46, secondo comma, l. fall. con cui abbia stabilito quale parte dei redditi contemplati dal n.2), primo comma [nello specifico, da pensione di invalidità] risultino sottratti al fallimento, ciò sulla scorta di fatti sopravvenuti o dei quali in precedenza non abbia tenuto conto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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