Corte d'Appello di Napoli - Liquidazione giudiziale di una società e presunta appartenenza di quella ad una supersocietà di fatto da sottoporre in estensione a quella stessa procedura: indizi che ne provano l'esistenza.
Corte d'Appello di Napoli, Sez. I civ., 08 novembre2024 – Pres. Fulvio Dacomo, Cons. Rel. Angelo Del Franco, Cons. Antonio Mungo.
Assoggettamento a liquidazione giudiziale di una società – Successivo emergere della sua appartenenza a una supersocietà di fatto – Sottoponibilità in estensione a quella procedura delle persone fisiche e giuridiche che ne facciano parte – Elementi richiesti per dimostrare l'esistenza di quel rapporto sociale – Estensione in particolare al legale (avvocato) che, quale socio, ha svolto attività professionale in favore di due società del gruppo – Necessità che siano riscontrabili nei suoi confronti quelli stessi presupposti probatori.
Dal momento che, alla luce di più precedenti della Cassazione, perché sia ravvisabile una supersocietà di fatto tra più soggetti è necessaria la prova dell'affectio societatis, intesa come “comune intento sociale conforme all'interesse dei soci (anche società), ma non contro l'interesse degli stessi” e, più precisamente, la dimostrazione dell’esercizio in comune da parte delle persone giuridiche e fisiche che la costituiscono di una medesima attività economica, dell’esistenza di un fondo comune, della volontà dei distinti soggetti di vincolarsi tra loro e di collaborare al fine di conseguire risultati patrimoniali comuni nell’esercizio collettivo di un’attività economica, dell'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite in modo che i risultati patrimoniali (positivi o negativi) dell’attività svolta ricadano in termini di incremento o decremento del valore degli apporti eseguiti, su tutti i sodali, secondo le regole dagli stessi, anche tacitamente, fissati, e stante, altresì, che la prova, indiretta, di tali elementi per potersi affermare la sussistenza di un tale rapporto sociale può anche essere presuntivamente dedotta dalle manifestazioni esteriori del gruppo, si deve ritenere che non possa integrare la prova presuntiva del ricorrere di tale situazione, vale a dire dell'esistenza di una supersocietà di fatto e del suo farne parte, la circostanza che un avvocato, tra l'altro socio sia di una delle società considerate componenti di quella, sia della società nei cui confronti era già stata aperta la liquidazione giudiziale che ne ha fatto presumere l'esistenza, abbia in momenti diversi difeso entrambe, l'una quale debitrice esecutata e l'altra quale aggiudicataria del beni della prima; ciò in quanto la mera difesa giudiziale di ambedue nel medesimo procedimento può al massimo costituire indizio di un eventuale interesse di gruppo ma non costituisce prova di un esercizio in comune di una medesima attività economica fra quelle società, né tanto meno prova della qualità di socio di fatto eventualmente rivestita da qual legale, potendosi trattare di una mera attività professionale espletata su incarichi ricevuti di volta in volta dalle dette distinte società, e difettando nel caso de quo la risultanza di rilevanti elementi tali, in particolare, da evidenziare, o ingenerare nei terzi, la convinzione della esistenza di un eventuale diretto e sostanziale interesse di detto avvocato, quale socio, rispetto ai risultati economici che avrebbero potuto derivare in capo a dette società dagli esiti di quella procedura esecutiva.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-napoli-16-ottobre-2024 pres-dacomo-est-del-franco
[in tema di presupposti richiesti per potersi ritenere sussistente una supersocietà di fatto, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2023, n. 5458 https://www.unijuris.it/node/6797 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 giugno 2016 n. 12120 https://www.unijuris.it/node/2945].