Corte di Cassazione – Inefficacia e non nullità per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito, del mutuo ipotecario stipulato in violazione dell'art. 216, c 3, l. f., con concorso della banca nel reato di bancarotta preferenziale.

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Data di riferimento: 
28/09/2016

Cassazione civile, sez. I, 28 Settembre 2016, n. 19196. Aniello Nappi, pres. - Giacinto Bisogni, rel..

Mutuo ipotecario stipulato in violazione dell'art. 216, comma 3, l.fall. - Inefficacia del contratto – Sussistenza - Nullità - Esclusione

La violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l'art. 1418, comma 1, c.c., con l'inciso «salvo che la legge disponga diversamente», impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma, sicché, in assenza di un divieto generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, la stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario in violazione dell'art. 216, comma 3, l.fall., che punisce la condotta di bancarotta preferenziale, non dà luogo a nullità per illiceità di causa, ai sensi del citato art. 1418, ma costituisce il presupposto per la revocazione degli atti lesivi della "par condicio creditorum". (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17148.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: