Corte di Cassazione (7723/2024) – Società fallita interamente partecipata da un Comune: il Sindaco non risponde del delitto di bancarotta fraudolenta impropria derivante da operazioni dolose da quella anteriormente poste in essere.
Corte di Cassazione, Sez. V pen., 22 febbraio 2024, n. 7723 – Pres. Rosa Pezzullo, Est. Egle Pilla.
Delitto di bancarotta fraudolenta impropria – Operazioni dolose poste in essere da società, poi fallita, interamente partecipata da un Comune – Responsabilità del Sindaco a tale titolo – Esclusione – Responsabilità configurabile solo in qualità di “extraneus” concorrente nel reato – Contributo fornito al legale rappresentante della società – Prova - Presupposto necessario.
Con riferimento ad una società per azioni a partecipazione pubblica, in particolare c.d. in house, la posizione dell'ente pubblico è unicamente quella di socio in base al capitale conferito, senza che gli sia consentito influire sul funzionamento della società avvalendosi di poteri pubblicistici, né detta natura privatistica della società è incisa dall'eventualità del cd. "controllo analogo", mediante il quale l'azionista pubblico svolge un'influenza dominante sulla società, così da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica che, tuttavia, non incide affatto sulla distinzione sul piano giuridico-formale, tra Pubblica Amministrazione ed ente privato societario, che è pur sempre centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante [alla luce di tale principio, la Corte ha, in sede di ricorso proposto dal Sostituto Procuratore generale presso la Corte d'Appello, affermato, con riferimento al caso specifico sottoposto al suo giudizio concernente la possibile responsabilità penale di un Sindaco, quale legale rappresentante del Comune socio unico di una società interamente partecipata, che lo stesso non poteva dover rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta impropria derivante da operazioni dolose poste in essere da quella società, come poi fallita, posto che, nel caso in cui non vi fosse prova della sua qualità di amministratore di fatto della “partecipata” la sua responsabilità avrebbe potuto configurarsi solo in qualità di “extraneus”, concorrente nel reato, a condizione che fosse risultato dimostrato lo specifico contributo dallo stesso fornito al legale rappresentante della società]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima, in tema di alterità tra società in house e amministrazione pubblica e di fallibilità della prima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2019 n. 5346 https://www.unijuris.it/node/4576 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 marzo 2023, n. 8794 https://www.unijuris.it/node/6929].