Tribunale di Firenze – Bancarotta fraudolenta: è inammissibile che la stessa condotta possa contemporaneamente integrare “distrazione” e “dissipazione” stante la loro ontologica diversità.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
15/04/2024

Tribunale di Firenze, Sez. I pen., 15 aprile 2024 – Pres. Rel. Fabio Frangini, Giud. Gian Maria Faralli e Valeria Vecchio.

Bancarotta fraudolenta – Distrazione e dissipazione – Condotte ontologicamente diverse non fungibili - Ammissibilità della loro contestazione in via alternativa – Necessità che sia però fatto riferimento a due condotte distinte.

La norma di cui all'art. 216, primo comma, n. 1), L.F. è una fattispecie a “condotte multiple”, che tuttavia sono tutte diverse le une dalle altre. In realtà, in particolare, o si contesta la distrazione, se ve ne sono i presupposti, o si contesta la dissipazione. Contestare "distrazione e dissipazione" come se si trattasse di sinonimi e di condotte tra loro fungibili, non è un' operazione corretta dal punto di vista giuridico. Sul punto si deve evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha ormai ben chiarito la distinzione tra le due condotte, affermando che in tema di bancarotta fraudolenta, la condotta di “distrazione” si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l'impresa versi in stato di insolvenza, mentre quella di “dissipazione”' consiste nell'impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro .funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti. E' pur vero che i due tipi di condotta possono essere contestati in alternativa, ma risulta comunque necessario, stante la loro ontologica diversità, in sede di contestazione precisamente descrivere le rispettive condotte; non può in altri termini ritenersi che la stessa condotta integri contemporaneamente una “distrazione” ed una “dissipazione”, trattandosi di condotte in antitesi l'una con l'altra e che non possono neanche ritenersi unificate da una sorta di "concorso formale". [nello specifico il Tribunale ha ritenuto che non integrasse né l'una, né l'altra di quelle condotte l'avere l'amministratore della fallita in una transazione omesso di rappresentare, computare e valorizzare un credito vantato nei confronti della controparte, essendo normale in quel contesto che le parti si accontentino di ricevere meno di quello che sarebbe loro dovuto]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-firenze-15-aprile-2024-pres-est-frangini

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: