Corte di Cassazione (12730/2024) – Integra il delitto di bancarotta fraudolenta post-fallimentare l'avere il fallito creato una nuova società per proseguire l'attività e destinato alla stessa i ricavi non necessari al mantenimento familiare.

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Data di riferimento: 
27/03/2024

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 27 marzo 2024, n. 12730 - Pres. Grazia Rosa Anna Miccoli, Rel. Matilde Brancaccio.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare – Inizio di una nuova attività da parte del fallito dopo la dichiarazione di fallimento - Ricavi eccedenti i redditi necessari per il mantenimento proprio e della propria famiglia - Mancato conferimento alla procedura concorsuale – Configurabilità di detto reato.

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare la condotta di colui che, dopo essere stato dichiarato fallito, intraprenda una nuova attività dalla quale tragga ricavi consistenti e, comunque, eccedenti i redditi necessari per il mantenimento proprio e della propria famiglia, omettendo di conferirli a favore della procedura concorsuale in corso, in violazione dell'art. 46 legge fall. (Massima Ufficiale) [nello specifico, sono stati considerati sintomatici di tale condotta distrattiva: la costituzione da parte del fallito con generalità false di una nuova società di cui avvalersi per continuare l'attività d'impresa anche dopo il fallimento, percependone i guadagni a discapito della procedura; l'evasione fiscale e l'occultamento delle scritture contabili realizzate in relazione a tale nuova azienda]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31459/CrisiImpresa?Nuova-attivit%C3%A0-del-fallito-con-ricavi-consistenti-e-bancarotta-fraudolenta-patrimoniale-post-fallimentare

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: