Corte di Cassazione – Fallimento: Revocabilità del mutuo ipotecario, senza erogazione di nuova liquidità, finalizzato ad estinguere un debito anteriore e discrimine col rifinanziamento del debitore.

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Data di riferimento: 
15/03/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 marzo 2016 n. 5087 – Pres. Didone, Rel. Ferro.

 

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Natura di giudizio d’appello ed applicazione dell’art. 345 c.p.c. – Esclusione – Produzione di nuovi documenti  - Ammissibilità.

 

Fallimento – Mutuo ipotecario – Scopo – Estinzione di un debito anteriore – Procedimento negoziale indiretto - Revocabilità.

 

Fallimento – Mutuo ipotecario– Scopo – Estinzione di un debito anteriore  - Non creazione di nuova liquidità per il mutuatario – Negozio voluto – Banca mutuante  - Possibilità dell’insinuazione al passivo.

 

Fallimento – Rifinanziamento del debitore - Erogazione di nuova liquidità – Scopo – Ristrutturazione dell’assetto debitorio - Meritevolezza causale.

 

Va ribadito il principio per cui il giudizio di opposizione allo stato passivo di cui all’art. 98 L.F., pur avendo natura impugnatoria in quanto mirante a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex art. 96 L.F., non può essere considerato un giudizio d’appello, ragion per cui non trova applicazione in tale sede il divieto di cui all’art. 345 c.p.c. di produzione di nuovi documenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L’erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un’effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un precedente rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra né la fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia), né quella della novazione (con sostituzione di un debito chirografario con uno garantito), ma può integrare, invece, una fattispecie di procedimento negoziale indiretto, nel cui ambito il mutuo ipotecario viene realmente erogato e viene utilizzato per l’estinzione del precedente debito chirografario. Ciò rileva sia per quanto attiene al profilo dell’ammissibilità della revocatoria ex art. 67, primo comma , n. 3 L.F. della garanzia ipotecaria per debiti preesistenti, sia per ciò che attiene al profilo della revocatoria, ex art. 67, comma secondo ed ex art. 67, primo comma n. 2., rispettivamente dei pagamenti in sé e dei pagamenti in quanto eseguiti con mezzi anomali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il mutuo finalizzato  a conseguire l’estinzione di un debito anteriore, senza creazione di nuova liquidità, per quanto inefficace nei confronti della massa, deve considerarsi quale atto in effetti sorretto dalla volontà dei contraenti, e pertanto non simulato, che in quanto tale comporta per il mutuante il diritto di insinuarsi al passivo seppur solo in chirografo attesa la revocabilità dell’ipoteca. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il rifinanziamento del debitore, consiste in un’operazione di effettiva erogazione di nuova liquidità nel contesto di un’operazione di ristrutturazione del debito che richiama gli istituti di cui agli artt. 182 bis, 182 quater e 182 quinquies L.F.,  non è finalizzato soltanto all’azzeramento o  alla contestuale diminuzione di una preesistente situazione debitoria, con tutela rafforzata della banca mediante ipoteca configurabile come garanzia non contestuale, ma è volto anche alla rimodulazione, per il tramite di nuove condizioni negoziali (per esempio, afferenti il tasso d’interesse  o le rinnovate tempistiche dei pagamenti), dell’assetto complessivo della situazione  debitoria anche relativamente ai debiti scaduti. Detta operazione, involgendo ambiti di diffusa economia reale e meritevolezza causale ormai tipicizzata, si deve ritenere non possa assumere alcuna riprovevolezza ordinamentale, nemmeno sul piano concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/CCF07042016_21.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: