Corte di Cassazione (20886/2024) - Il pagamento di un debito altrui eseguito dal terzo poi fallito integra un atto a titolo gratuito, revocabile ex art. 64 L.F., a meno che non risulti avere tratto un qualche vantaggio in termini economici.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 16/10/2024 - 08:49Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 luglio 2024, n. 20886 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.
Soggetto terzo poi fallito – Antecedente avvenuto pagamento di un debito altrui – Effettuazione in periodo sospetto – Presunzione di gratuità – Revocabilità ex art . 64 L.F. salvo prova contraria - Intento di perseguire un interesse economicamente valutabile.