Tribunale di Treviso - Inefficacia degli atti compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento nell’esclusivo interesse del creditore. Onere della prova della loro gratuità.

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Data di riferimento: 
10/01/2017

Tribunale di Treviso 10 gennaio 2017 - Pres. Fabbro, Rel. Passarelli.

Fallimento - Atti compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento - Valutazione della gratuità –  Esame della causa concreta – Esclusivo interesse del creditore – Dichiarazione di inefficacia.

Fallimento - Atti compiuti dal fallito in assenza di una controprestazione –  Presunzione di gratuità –  Esclusione –  Interesse per il fallito - Prova  – Onere gravante sul beneficiario.

In tema di dichiarazione di inefficacia ex art. 64 L.F. degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, la valutazione della gratuità od onerosità di un negozio va compiuta, ad avviso della Cassazione, con esclusivo riguardo alla sua causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare; ragion per cui l’ulteriore garanzia prestata dal fallito per debiti, anche propri, già garantiti  e non scaduti, in un momento successivo  al loro sorgere (nello specifico, per debiti conseguenti alla stipula di un mutuo ipotecario), deve ritenersi di natura gratuita, laddove risponda all’interesse esclusivo del creditore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia ex art. 64 L.F. di un atto a titolo gratuito posto in essere dal fallito, incombe al creditore beneficiario, in mancanza di una controprestazione, l’onere di provare, con ogni mezzo previsto dall’ordinamento, che il disponente abbia ricevuto dal compimento di quell’atto un vantaggio economicamente apprezzabile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/170114145826.PDF

 

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