Corte di Cassazione (2820/2018) – Presupposti per la revocabilità del fondo patrimoniale costituito in adempimento di un dovere morale.
Cassazione civile, sez. I, 06 Febbraio 2018, n. 2820. Pres. Antonio Didone, rel. Francesco Terrusi.
Azione revocatoria ex art. 64 l.f. - Fondo patrimoniale - Atto a titolo gratuito - Adempimento di un dovere morale – Presupposti per la non revocabilità.
La costituzione del fondo patrimoniale nel biennio anteriore al fallimento è suscettibile di esser dichiarata inefficace a norma dell’art. 64 della legge fallimentare, salvo che si dimostri l'esistenza in concreto di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione (per tutte Cass. n. 19029/13, Cass. n. 6267-05, Cass. n. 18065-04); non integra purtuttavia la situazione anzidetta, con riferimento all’esistenza delle condizioni escludenti l'inefficacia dell'atto, il caso in cui che i figli della coppia che ha costituito il fondo fossero al momento della costituzione già tutti adulti e titolari di proprie attività imprenditoriali, e l'atto non avesse riguardato solo la casa familiare ma anche un terreno edificabile e un intero stabile composto da diversi appartamenti e magazzini locati a terzi. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).