Corte di Cassazione (29298/2017) – Presupposti per la non revocabilità del fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi per fronteggiare i bisogni della famiglia.
Cassazione civile, sez. VI, 06 Dicembre 2017, n. 29298. Pres. Andrea Scaldaferri - Rel. Massimo Ferro.
Azione revocatoria ex art. 64 l.f. - Fondo patrimoniale - Atto a titolo gratuito - Adempimento di un dovere morale – Presupposti per la non revocabilità.
La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell'art. 64 l.fall., salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del "solvens" di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione. (massima ufficiale)
[cfr. in questa rivista anche Cass. 2820/2018 - https://www.unijuris.it/node/4009]