Tribunale di Siena – Fallimento: azione revocatoria promossa dal curatore nei confronti degli amministratori di una società fallita che hanno conferito in trust i loro beni a beneficio dei propri familiari.
Tribunale di Siena 22 maggio 2015 - Est. Pattonelli.
Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – Crediti soggetti a condizione o a termine – Estensione legislativa della tutela - Mere aspettative – Crediti eventuali anche litigiosi – Credito nascente da atto illecito – Tutelabilità - Sentenza dichiarativa di inefficacia – Esecuzione condizionata – Conferma dell’esistenza del credito – Necessità.
Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – Nozione di atto dispositivo – Conferimento dei beni in trust – Effetto segregativo - Operatività della tutela.
Azione revocatoria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. – Conferimento dei beni in trust - Familiari beneficiari - Analogia con l’istituto del fondo patrimoniale – Gratuità dell’atto dispositivo – Conoscenza e partecipazione da parte del terzo alla dolosa preordinazione - Prova non richiesta – Tribunale - Dichiarazione d’inefficacia degli atti pubblici istitutivi dei trusts.
Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – Condizione oggettiva essenziale – Causazione di un danno effettivo o di un mero pericolo di danno – Totale compromissione del patrimonio – Mera modifica qualitativa e quantitativa – Maggiore difficoltà di esazione coattiva del credito – Valutazione ex ante.
Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – Atto dispositivo - Compressione del patrimonio –– Soddisfazione del creditore – Possibile idoneità del patrimonio residuo – Causazione del danno – Esclusione - Prova che incombe sul debitore.
In considerazione dell’estensione legislativa della tutela conseguente all’esercizio dell’azione revocatoria al credito “soggetto a condizione o a termine” ed in considerazione della conseguente irrilevanza, ai fini dell’individuazione della nozione di “credito” ex art. 2901 c.c., dei requisiti della certezza, della liquidità e dell’esigibilità, deve ritenersi che il mezzo della tutela revocatoria risulti operativo anche laddove ci si trovi al cospetto di una mera aspettativa o di una ragione di credito eventuale e, quindi, anche in presenza di un credito litigioso, seppure nascente da fatto illecito (conf. Cass. 1893/12; n. 9855/14; n. 11471/03), stante che, in tal caso, l’eventuale sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto revocato non può essere portata ad esecuzione fino a che l’esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato (conf. Cass. 17257/13 e 9855/14). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
A causa dell’effetto segregativo che ne consegue, deve ritenersi ricompreso nella nozione di atto dispositivo di cui all’art. 2901, primo comma, c.c., in quanto atto negoziale oggettivamente modificativo in peius della consistenza qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore, anche l’atto di conferimento dei beni, già di proprietà del disponente (settlor), in un Trust dallo stesso a tal fine istituito (nello specifico, il tribunale ha dichiarato l’inefficacia ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. di una serie di atti pubblici con cui gli amministratori di una società fallita, già convenuti in un causa di responsabilità intrapresa nei loro confronti ex art. 146 L.F. dalla curatela del Fallimento, avevano conferito vari immobili di loro proprietà in due trusts aventi quali beneficiari soggetti appartenenti alla loro famiglia, così ledendo il limite di ordine pubblico costituito dalla normativa posta a tutela della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.) (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La qualificazione in termini di gratuità del conferimento dei beni in un trust espressamente istituito dal disponente con l’intento di protezione e soddisfazione delle esigenze dei familiari (gratuità che, ai sensi dell’ art. 2901, primo comma n. 2, c.c., esclude la necessità per il creditore che agisce in revocatoria di provare la consapevolezza del pregiudizio e la partecipazione, anche da parte del terzo, alla dolosa preordinazione dell’atto di disposizione) trova conferma nell’ analogia di quell’istituto con quello del fondo patrimoniale ex artt. 167, ss. c.c., la cui istituzione, mediante conferimento di beni, è pacificamente ritenuta in giurisprudenza quale negozio a titolo gratuito (conf. Cass. n. 2816/08 e n. 19131/04); ciò in quanto, in entrambi i casi, i relativi atti istitutivi condividono la causa di segregazione e l’effetto di creazione di un patrimonio separato ed assoggettato ad un vincolo di destinazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Sotto il profilo oggettivo, una condizione essenziale della tutela in favore del creditore che agisce in revocatoria è costituita dalla causazione nei suoi confronti non solo di un danno concreto ed effettivo, ma anche di un semplice pericolo di danno; pericolo rinvenibile non soltanto nell’ipotesi di totale compromissione, ma anche al cospetto di una mera modifica quantitativa e qualitativa della consistenza patrimoniale del debitore, tale da comportare, secondo una valutazione ex ante compiuta al momento del compimento dell’atto dispositivo, maggiori difficoltà od incertezze nell’esazione coattiva del credito (conf. ex multis Cass. n. 1896/12; 16986/97; 20813/04 e 12144/99). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Una volta allegata da parte del creditore la circostanza integrativa della compressione patrimoniale che l’atto dispositivo da revocare avrebbe causato, incombe al debitore, per escludere la causazione del danno, di provare l’idoneità del suo patrimonio residuo alla soddisfazione delle ragioni della controparte (conf. da ultimo Cass. n. 1902/15). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12860.pdf