Corte di Cassazione (36400/2022) - E’ infondata la pretesa erariale di compensare un proprio credito, maturato anteriormente all’apertura del fallimento, con un credito IRES spettante alla massa, maturato durante la gestione fallimentare.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 13/01/2023 - 10:02Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2022, n. 36400, Pres. Cirillo, Est. Crivelli
FALLIMENTO - Opponibilità in compensazione all'erario di crediti sorti antecedentemente all’apertura della procedura - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.