Corte di Cassazione (33719/2022) – In mancanza di una espressa previsione normativa va esclusa la nullità di un mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, come pure va escluso che il giudice possa riqualificarlo come mutuo ordinario.

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Data di riferimento: 
16/11/2022

Corte di Cassazione, Sez. Un., 16 novembre 2022, n. 33719 – Pres. Guido Raimondi, Rel. Antonio Pietro Lamorgese.

Mutuo fondiario – Superamento del limite di finanziabilità – Nullità del contratto – Conseguenza normativamente non prevista – Esclusione - Fondamento.

Mutuo fondiario – Superamento del limite di finanziabilità –  Contestazione della validità del contratto – Possibilità per il giudice di riqualificarlo d'ufficio come mutuo ordinario – Esclusione – Ragione sottostante.

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto ma elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. artt. 51 ss. e 53 t.u.b.) atteso che la violazione della stessa, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito. (Massima Ufficiale) [nello specifico, la Corte ha respinto il ricorso proposto dal curatore del Fallimento dei soci illimitatamente responsabili di una società avverso la sentenza della Corte d'Appello che, disconoscendo che un mutuo fondiario che aveva superato il limite di finanziabilità potesse essere considerato nullo, aveva accolto la richiesta della banca finanziatrice di insinuazione, sulla base di quello, al passivo in via ipotecaria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario. (Principio di diritto)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28256.pdf

[ con riferimento alla prima massima, cfr, in questa rivista in senso contrario, ovvero nel senso della nullità di un mutuo fondiario per superamento del limite massimo di finanziabilità, salva la possibilità della conversione del contratto in ordinario mutuo ipotecario, ove ne sussistano i presupposti, su istanza della banca nel primo momento utile successivo alla rilevazione della nullità: Cassazione civile, sez. I, 13 Luglio 2017, n. 17352 https://www.unijuris.it/node/6056].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: