Corte di Cassazione (32750/2022) –Opposizione allo stato passivo: inammissibilità della presentazione di domande nuove e della emendatio libelli, come anche della richiesta di riconoscimento per la prima volta della prededuzione.

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Data di riferimento: 
07/11/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 novembre 2022, n. 32750 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Eduardo Campese.

Fallimento - Procedimento di opposizione allo stato passivo - Giudizio di carattere impugnatorio – Introduzione di domande nuove e della c.d. emendatio libelli – Inammissibilità – Fondamento.

Procedimento di opposizione allo stato passivo - Giudizio impugnatorio – Credito insinuato al passivo - Richiesta del riconoscimento della sua  prededucibilità – Istanza formulata per la prima volta – Inammissibilità – -Immutabilità della domanda.

Il procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e, come tale, in difetto di una previsione espressa nell’art. 99 L. fall. che integralmente lo disciplina, non consente né l’introduzione di domande nuove, né la c.d. emendatio libelli, le quali vanificherebbero, d’altronde, l’obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dal procedimento in parola nel rispetto dell’art. 24 Cost. (Massima Ufficiale) [al riguardo la Corte ha tra le altre fornito questa giustificazione: “L’art. 98 l.fall. disciplina, poi, i rimedi contro lo stato passivo, ossia l’opposizione, che è data al creditore che ha visto disattesa la sua insinuazione e - giova precisarlo - si propone nei confronti del solo curatore; l’impugnazione, data al curatore ed agli altri creditori, per contestare l’accoglimento della domanda di un creditore ammesso; la revocazione data anch’essa al curatore ed ai creditori per attaccare, in determinati casi, provvedimenti sia di accoglimento che di rigetto. Anche quest’aspetto, già da solo dirimente, conferma, ineluttabilmente, sul piano sistematico, che l’opposizione non può ammettere domande nuove o una mera emendatio dell’opponente, giacché su di esse gli altri creditori non potrebbero interloquire, come, invece, hanno diritto di fare secondo l’art. 95 l.fall.”]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Stante la natura impugnatoria del procedimento di opposizione allo stato passivo, retto dal principio dell'immutabilità della domanda, deve considerarsi inammissibile anche la richiesta di riconoscimento della prededucibilità del credito insinuato laddove formulata per la prima volta nel giudizio di opposizione allo stato passivo», integrando essa un «elemento costitutivo della causa petendi» ed «implicando tale richiesta l'introduzione nel giudizio di un diverso tema di discussione e d'indagine, in quanto credito privilegiato e credito prededucibile hanno presupposti differenti». (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-7-novembre-2022-n-32750-pres-de-chiara-est-campese

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28324.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI, 04 dicembre 2020, n. 27902 https://www.unijuris.it/node/5449; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 settembre 2017 n. 21201  https://www.unijuris.it/node/3636 e Cass., Sez. 1, 24 febbraio 2022, n. 6279 https://www.unijuris.it/node/6107; con riferimento alla seconda: Cassazione civile, sez. VI, 03 Novembre 2017, n. 26225  https://www.unijuris.it/node/4182]. 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: