Corte di Cassazione (36400/2022) - E’ infondata la pretesa erariale di compensare un proprio credito, maturato anteriormente all’apertura del fallimento, con un credito IRES spettante alla massa, maturato durante la gestione fallimentare.
Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2022, n. 36400, Pres. Cirillo, Est. Crivelli
FALLIMENTO - Opponibilità in compensazione all'erario di crediti sorti antecedentemente all’apertura della procedura - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In materia di fallimento, in forza dell'art. 56 L. fall., l'erario può opporre in compensazione solamente i crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura medesima, con esclusione di quelli formatisi in epoca precedente, non potendo la compensazione ex art. 56 cit. avvenire fra un credito concorsuale, preesistente al fallimento, e un credito della massa, sorto dopo la dichiarazione di fallimento, il quale, facendo capo alla curatela, non è un credito del fallito, né condivide alcun rapporto di reciprocità con il credito concorsuale. Massima Ufficiale
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28508.pdf
[Cfr in questa rivista anche Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 15 giugno 2021, n. 16779 – https://www.unijuris.it/node/5829]