Corte di Cassazione (11782/2018) –Azione revocatoria di rimesse in c.c.: non viola il disposto dell'art. 112 c.p.c. la corte territoriale laddove accolga l'istanza del curatore di revoca del "differenziale", come determinato ai sensi dell'art. 70 L.F.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 05/07/2018 - 15:47Corte di Cassazione, Sez. VI civ.- 1, 15 maggio 2018 n. 11782 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Loredana Nazzicone.
Fallimento – Conto corrente bancario – Periodo sospetto - Rimesse effettuate dalla fallita – Curatore – Azione revocatoria - Condanna al pagamento dell'importo "differenziale" - Complesso dei versamenti – Accoglimento – Decisione rispettosa dell'art. 112 c.p.c. - Corrispondenza tra chiesto e pronunciato.