Corte di Cassazione (11782/2018) –Azione revocatoria di rimesse in c.c.: non viola il disposto dell'art. 112 c.p.c. la corte territoriale laddove accolga l'istanza del curatore di revoca del "differenziale", come determinato ai sensi dell'art. 70 L.F.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ.- 1, 15 maggio 2018 n. 11782 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Loredana Nazzicone.
Fallimento – Conto corrente bancario – Periodo sospetto - Rimesse effettuate dalla fallita – Curatore – Azione revocatoria - Condanna al pagamento dell'importo "differenziale" - Complesso dei versamenti – Accoglimento – Decisione rispettosa dell'art. 112 c.p.c. - Corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Non viola la disposizione di cui all'art. 112 c.p.c., che stabilisce la necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la decisione della corte territoriale che ha accolto la domanda della curatela fallimentare, che, con riferimento alle rimesse effettuate dalla fallita sul conto corrente dalla stessa intrattenuto presso la banca convenuta, ha richiesto la revoca dell'importo "differenziale", indicando il complesso dei versamenti ivi affluiti nel periodo sospetto, vale a dire nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento, risultando tale richiesta conforme al disposto del terzo comma dell'art. 70 L.F. e non essendo necessario, come viceversa ritenuto dalla banca ricorrente, che la curatela richiedesse la revoca di tutte le rimesse affluite su quel conto in quel lasso di tempo. Ciò in quanto la disciplina attuale, derivata dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modifiche in L. 14 maggio 2005, n. 80, ha reso di fatto superate le molte questioni applicative che si ponevano, relative alla distinzione tra natura "solutoria" o "ripristinatoria" dei versamenti affluiti sul conto corrente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Corte d'Appello di Trieste 28 ottobre 2016 https://www.unijuris.it/node/3057 ]
Provvedimento segnalato dall'Avv. Francesco Mineo.
Allegato | Dimensione |
---|---|
Cassazione n.11782 del 15.05.2018.pdf | 1.22 MB |