Corte di Cassazione (23095/2023) - Presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie. Irrilevanza della distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie.
Cass., Sez. 1, 28 luglio 2023, n. 23095, Pres. Cristiano, Est. Perrino
Revocatoria di rimesse bancarie - Distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie - Irrilevanza - Criteri di individuazione.
In tema di revocatoria fallimentare di rimesse bancarie, è irrilevante a tenore dell’art. 67, comma 3, lett. b), L. fall, la distinzione fra rimesse solutorie e non solutorie, dovendosi apprezzare, ai fini della revocabilità, la durevolezza dell’esposizione debitoria, ossia gli effetti prodotti, nel tempo, dalla rimessa operata dal fallito; neppure importa che il versamento sia affluito, o non, su di un conto affidato (oppure sia stato eseguito, o non, in presenza di uno sconfinamento del correntista), occorrendo, piuttosto, verificare in concreto, se si sia prodotta, o non, la neutralizzazione degli effetti delle rimesse in ragione di successive operazioni da conteggiarsi a debito dello stesso cliente. Massima Ufficiale
[Cfr ampia giurisprudenza in materia in questa rivista: https://www.unijuris.it/taxonomy/term/102 , cfr. fra le altre, Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 Gennaio 2019, n. 277 – https://www.unijuris.it/node/4504 e Tribunale Ordinario di Cuneo, Sez. Civile, 06 novembre 2020 – https://www.unijuris.it/node/5516 ]