Corte d’Appello di Milano – Fallimento: revocabilità delle rimesse eseguite dopo la chiusura di un conto corrente ordinario su un conto costituente “posizione di sofferenza”. Rilevabilità d’ufficio delle esenzioni di cui all’art. 67, terzo comma, L.F.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 14/04/2020 - 17:11Corte d’Appello di Milano, Sez. IV civ., 28 febbraio 2020 – Pres. Marina Marchetti, Cons. Rel. Francesca Maria Mammone, Cons. Alessandro Bondì.
Conto corrente bancario – Chiusura e apertura di un conto “di sofferenza” – Versamenti effettuati dal correntista in bonis – Scopo - Diminuzione dell’esposizione in modo consistente e durevole - Successivo fallimento - Revocabilità delle rimesse.
Fallimento – Revocatoria fallimentare –Ipotesi di esenzione – Rilevabilità d’ufficio.