Corte d’Appello di Milano – Prededucibilità del credito del professionista per l’assistenza al concordato preventivo ed esenzione da revocatoria.

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Data di riferimento: 
02/04/2015

Corte d’Appello di Milano, 2 aprile 2015 – Pres., Rel. Vallescura.

 

Credito del professionista per assistenza al concordato preventivo – Prededucibilità ex art. 111, comma 2, L.F. – Necessità di favorire le procedure concorsuali diverse dal fallimento – Strumentalità della prestazione.

 

Credito del professionista per assistenza al concordato preventivo – Prededucibilità ex art. 111, comma 2, L.F. – Nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura – Utilità alla massa dei creditori.

 

Credito del professionista per assistenza al concordato preventivo – Prededucibilità ex art. 111, comma 2, L.F. – Sottrazione alla revocatoria ex art. 67, lett. g), L.F. – Medesima ratio – Nesso di strumentalità al concordato preventivo.

 

 

Il credito del professionista, sorto a seguito della prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza, va soddisfatto in via di prededuzione ai sensi dell’art. 111, comma 2, L.F., che ha portata generale, non prevede alcuna restrizione, e risponde all’esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento. Infatti, scopo del concordato preventivo e dell’amministrazione controllata è non solo quello del recupero aziendale, ma anche quello di soddisfare – per quanto possibile – i creditori, con la conseguenza che al credito dei professionisti, i quali abbiano prestato la loro opera anche prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 111 L.F. per il risanamento dell’impresa ovvero per prevenirne la dissoluzione, può essere riconosciuta la collocazione in prededuzione nella misura in cui le relative prestazioni si pongono in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità di sanatoria dell’impresa e siano state in concreto utili per i creditori, per aver loro consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri nell’interesse della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

L’art. 67, lett. g), L.F., che prevede la sottrazione alla revocatoria fallimentare dei pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti dall’imprenditore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso al concordato preventivo, è caratterizzato dalla medesima ratio dell’art. 111, comma 2, L.F., ravvisandosi nella strumentalità di tali prestazioni rispetto all’accesso alla procedura quel nesso funzionale che, in caso di mancato pagamento, giustifica la prededucibilità dei crediti derivanti dalle prestazioni stesse, pur se sorti prima dell’inizio della procedura. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=12543.php

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: