Corte d’Appello di Milano – Fallimento: revocabilità delle rimesse eseguite dopo la chiusura di un conto corrente ordinario su un conto costituente “posizione di sofferenza”. Rilevabilità d’ufficio delle esenzioni di cui all’art. 67, terzo comma, L.F.
Corte d’Appello di Milano, Sez. IV civ., 28 febbraio 2020 – Pres. Marina Marchetti, Cons. Rel. Francesca Maria Mammone, Cons. Alessandro Bondì.
Conto corrente bancario – Chiusura e apertura di un conto “di sofferenza” – Versamenti effettuati dal correntista in bonis – Scopo - Diminuzione dell’esposizione in modo consistente e durevole - Successivo fallimento - Revocabilità delle rimesse.
Fallimento – Revocatoria fallimentare –Ipotesi di esenzione – Rilevabilità d’ufficio.
L'effetto pratico di rimesse eseguite dopo la chiusura del conto corrente ordinario su un conto costituente “posizione di sofferenza”, venuta meno ogni possibilità per il correntista di disporre della provvista, non può che essere quello di ridurre l’esposizione debitoria, sicché non può essere posto in dubbio che tutte le rimesse che lo stesso effettui abbiano, a prescindere dall’entità dei singoli accrediti, in concreto solo l'effetto di diminuire tale esposizione in modo consistente e durevole e risultino pertanto, in sede di fallimento, revocabili ai sensi dell’art. 67 L.F., non potendo rientrare nell’ipotesi di esenzione di cui al terzo comma, lettera b) di detto articolo in quanto necessariamente non volte a consentire nuovi impieghi da parte del correntista. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L’art. 67, terzo comma, L.F. nell’elencare le ipotesi di esenzione, dispone che i pagamenti eseguiti a favore di determinati soggetti o in date circostanze “non sono soggetti all’azione revocatoria”, sicché si deve ritenere che configurino un elemento negativo di quella fattispecie che, in quanto tale, non prevedendo tale disposizione espressamente come indispensabile l’iniziativa di parte, ben può essere accertato dal giudice d’ufficio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)