Corte d'Appello di Milano – Revocatoria fallimentare: inapplicabilità dell’esenzione ai pagamenti eseguiti a favore del somministratore di lavoro e presupposti della scientia decoctionis.

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Data di riferimento: 
30/06/2016

Corte d'Appello di Milano 30 giugno 2016 - Pres. Sodano,  Est. Fagnoni.

Fallimento – Revocatoria – Contratto di somministrazione di lavoro - Pagamenti eseguiti a favore dei somministratori di manodopera - Esenzione ex art. 67, comma 2, lett. f), L.F.  – Inapplicabilità.

Fallimento – Revocatoria – Insolvenza - Conoscenza da parte del creditore-  Esistenza di tale stato soggettivo – Fondamento – Esame della situazione concreta – Parametro decisivo.

L’esenzione da revocatoria di cui all’art. 67, secondo comma, lett. f) L.F., che tende a favorire la continuazione dell’attività da parte dell’impresa fallita, consentendo  ai suoi lavoratori ed ai suoi collaboratori di ottenere dalla stessa il regolare pagamento del corrispettivo spettante, non trova applicazione con riferimento al contratto di somministrazione di lavoro, in quanto il rapporto tra il fornitore della manodopera e l’utilizzatore della stessa si caratterizza come un contratto di tipo meramente commerciale che risulta del tutto estraneo al sottostante contratto di lavoro che lega i lavoratori al somministratore, che direttamente li assume e li retribuisce. La norma dell’art. 23 del D. Lgs. n. 276/2003 che prevede  che l’utilizzatore sia obbligato in solido col somministratore alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori è infatti posta a tutela  di interessi di altro tipo, quale quello di garantirne comunque il pagamento in caso di inadempimento da parte del loro datore di lavoro. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di revocatoria fallimentare relativa a pagamenti eseguiti dall’impresa fallita, il principio secondo il quale grava sul curatore l’onere di dimostrare, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, L.F. la scientia decoctionis, ossia l’effettiva conoscenza, e non la mera conoscibilità, da parte del terzo dello stato d’insolvenza del debitore,  va inteso nel senso che la certezza logica dell’esistenza di tale stato soggettivo può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva  da parte di quello specifico creditore dello stato di decozione dell’impresa (prova inesigibile perché diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi  con riferimento ad una figura del tutto teorica  di contraente avveduto, bensì quando trovi fondamento nei presupposti e  nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali concretamente, nella specie, il creditore si è trovato ad operare (conf. Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza n. 6686/2012).(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15522.pdf

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: