Corte di Cassazione (6575/2018) – Revocatoria fallimentare ante riforma 2005: presunzione di insolvenza nel periodo sospetto, affidamenti bancari per smobilizzo crediti ed evidenza contabile del conto anticipi, operazioni bilanciate.

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Data di riferimento: 
16/03/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 marzo 2018, n. 6575 – Pres. Annamaria Ambrosio, Rel. Magda Cristiano.

Azione revocatoria fallimentare – Periodo sospetto – Insolvenza del debitore - Presunzione "iuris et de iure" – Giudice del merito - Manifestazione all'esterno del dissesto –  Percezione da parte dell' "accipiens" - Accertamento necessario.

Azione revocatoria fallimentare ante riforma 2005 –  Finanziamenti per anticipazioni su crediti  - Rimesse annotate sui conti anticipi -  Natura non solutoria –  Non revocabilità – Rapporto banca-cliente  - Somme portate da effetti commerciali - Anticipazioni - Limite di rilevanza a fini revocatori - Riduzione dello scoperto di conto corrente bancario.

Affidamenti per smobilizzo crediti – Effetti – Cliente -  Immediata disponibilità di somme di denaro – Esclusione -  Mera anticipazione della provvista portata dai titoli – Conto corrente bancario senza affidamento  –  Irrilevanza  delle anticipazioni a fini di copertura del saldo – Revocabilità delle rimesse bancarie.

Conto corrente scoperto – Rimesse bancarie – Ripristino della provvista – Operazione speculare a debito  – Non revocabilità delle rimesse - Esistenza di accordi banca – cliente – Presupposto necessario.

In tema di azione revocatoria fallimentare, lo stato di insolvenza del debitore nel cd. periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione "iuris et de iure" derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, sicché il giudice del merito, ai fini della prova in questione deve soltanto verificare se, nel medesimo periodo e con riguardo al tempo degli atti revocandi, si siano manifestati all'esterno i sintomi del dissesto e come tali siano stati percepiti dall'"accipiens". (Massima ufficiale)

In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati alla banca da parte del correntista, le rimesse annotate sui conti anticipi non hanno natura solutoria e non sono revocabili, costituendo tali conti una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, ove vengono annotati in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Il rapporto tra banca e cliente viene invece rappresentato esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l'incasso, che saranno oggetto di revocatoria nei limiti in cui abbiano contribuito a ridurre lo scoperto del conto medesimo. (Massima ufficiale)

A differenza che nel contratto di apertura di credito, gli affidamenti per smobilizzo crediti (e gli altri strumenti bancari ad essi assimilabili, in quanto rispondenti alla medesima finalità e riflettenti rapporti di analoga natura) non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono esclusivamente fonte, per l'istituto di credito, degli obblighi di accettare, entro un predeterminato ammontare, i titoli che l'affidato presenterà e di anticipare a quest'ultimo la relativa provvista. Ne consegue che l'esistenza di tali affidamenti non può far ritenere coperto un conto corrente bancario, né può far escludere, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, il carattere solutorio delle rimesse effettuate sul conto dal cliente poi fallito che non goda di alcuna apertura di credito o che, nel corso del rapporto, abbia sconfinato dal limite del fido eventualmente concessogli a tale titolo. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)                   

La banca che eccepisce la natura non solutoria delle rimesse affluite sul conto corrente scoperto per l'esistenza di partite bilanciate ha l'onere di dimostrare - quantomeno per "comportamenti  concludenti - l'esistenza di accordi col cliente, opponibili alla curatela, i quali assegnino alla rimessa la funzione non di rientro dall'esposizione debitoria, ma di creazione di apposita provvista per un'operazione speculare a debito, di pagamento a favore di terzi ovvero di prelievo da parte dello stesso cliente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22125.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: