Tribunale di Vicenza – Revocatoria fallimentare di rimesse bancarie e di pagamento: data certa della sottostante pattuizione, presunzione dell’eventus damni e prova della scientia decoctionis

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Data di riferimento: 
14/03/2018

Tribunale di  Vicenza, Sez. Stralcio, 14 marzo 2018 - Giud. Eloisa Pesenti.

Fallimento - Azione revocatoria di rimesse bancarie –Documento non costituente corpo unico –Timbro postale apposto su un solo foglio - Data certa –  Insussistenza.

Fallimento - Azione revocatoria – Pagamento di credito assistito da privilegio –  Danno presunto ex lege – Violazione della par condicio – Sussistenza.

Fallimento - Azione revocatoria di rimesse bancarie – Art. 67, secondo comma, L.F. – Banca convenuta - Scientia decoctionis –  Curatore – Prova valida – Presupposti.

Fallimento - Azione revocatoria di rimesse bancarie – Cessione di ramo d’azienda bancaria –Curatore - Chiamata in giudizio dell’istituto cedente e di quello cessionario – Iniziativa giustificata - Difficoltà per i terzi di individuare i rapporti effettivamente ceduti.   

Non è opponibile al fallimento il negozio pignoratizio se la pattuizione datata e sottoscritta è portata da un foglio fisicamente separato da quello recante la timbratura postale, solamente uniti tramite spillatura metallica. (Giovanni Borsetto e  Giuseppe Rebecca – Riproduzione riservata)

È revocabile il pagamento di un debito liquido ed esigibile, ancorché operato per soddisfare un credito assistito da privilegio, consistendo l’eventus damni nella mera lesione della par condicio creditorum ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito. (Giovanni Borsetto e  Giuseppe Rebecca – Riproduzione riservata)

Si deve ritenere raggiunta la prova della conoscenza dello stato di dissesto in capo all’istituto di credito, mercé l’esame dei rapporti bancari, così come risultanti dalla Centrale Rischi, l’esistenza di un protesto, lo stesso andamento del c/c da esso intrattenuto, di fatto “congelato”, oltre infine al promovimento da parte del medesimo istituto di un procedimento monitorio di rilevante importo dopo aver imposto il rientro del debito [nello specifico, di oltre 300.000 euro]; ciò anche considerando la facoltà di accesso e la capacità di lettura dei bilanci (recanti dati allarmanti) da parte di un operatore professionale privilegiato qual è oggigiorno un operatore del credito. (Giovanni Borsetto e  Giuseppe Rebecca – Riproduzione riservata)

L’iniziativa del curatore fallimentare di convenire in giudizio sia l’originario istituto titolare del rapporto originario sia quello successivamente resosi cessionario del ramo d’azienda bancaria, e pertanto soggetto ipoteticamente titolare di quel rapporto, si giustifica per l’obiettiva difficoltà per il terzo di stabilire ex ante se il rapporto per cui è causa fosse ricompreso o meno nella cessione di ramo d’azienda tra essi intervenuta. (Giovanni Borsetto e  Giuseppe Rebecca – Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall’Avv. Giovanni Borsetto e  dal Dr. Giuseppe Rebecca.

Nota predisposta dall’Avv. Giovanni Borsetto e  dal Dr. Giuseppe Rebecca.

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: