Corte di Cassazione (9610/2018) – Non è affetta da nullità la citazione per revocatoria di rimesse in conto corrente qualora manchi l’indicazione dei singoli versamenti solutori.
Cassazione civile, sez. VI, 18 Aprile 2018, n. 9610. Pres. Andrea Scaldaferri, rel. Massimo Ferro.
Revocatoria di rimesse in conto corrente bancario – Omessa indicazione dei singoli versamenti – Nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto e della causa petendi – Esclusione.
Non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della "causa petendi", ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c. la citazione contenente la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti costituiti da rimesse in conto corrente bancario, benché priva dell'indicazione dei singoli versamenti solutori, qualora (come nella specie) siano specificamente indicati i conti correnti e la domanda si riferisca a tutte le rimesse operate su quei conti in un determinato periodo di tempo (con indicazione anche dell'importo globale delle stesse), essendo sufficientemente specificati gli elementi idonei a consentire alla banca l'individuazione delle domande contro di essa proposte. (massima ufficiale)