Corte di Cassazione (6094/2018) - Fallimento: revocabilità di un mutuo ipotecario stipulato a copertura di un esposizione debitoria pregessa. Prova dell'inscientia decoctionis. Insinuazione al passivo delle somme erogate.
Corte di Cassazione, Sez.I civ., 13 marzo 2018 n. 6094 – Pres. Antonio Didone, Rel. Giuseppe Fichera.
Fallimento – Mutuo ipotecario – Negozio indiretto – Finalità – Debito chirografario preesistente - Costituzione di garanzia - Pagamento con mezzo anormale – Revocabilità.
Fallimento – Atti a titolo oneroso, pagamento garanzie – Revocabilità ex art. 67, primo comma, L.F. - Conoscenza dello stato di insolvenza - Presunzione iuris tantum – Convenuto – Prova contraria - Onere.
Fallimento – Mutuo ipotecario – Negozio indiretto – Finalità - Debito chirografario preesistente - Costituzione di garanzia –Dichiarazione di revoca – Somma realmente erogata – Insinuazione al passivo – Ammissibilità.
Ove un mutuo ipotecario risulti stipulato dalle parti a copertura di un'esposizione debitoria pregressa del mutuatario poi fallito, il curatore fallimentare, sussistendone i presupposti, ha la possibilità di impugnare l'intera operazione per farne dichiarare l'inefficacia ex artt. 67, primo comma, n. 2) e 67, secondo comma, L.F. in quanto diretta, per un verso, a estinguere con mezzi anormali le precedenti obbligazioni gravanti sul beneficiario delle somme mutuate e, per altro verso, a costituire una garanzia per i debiti preesistenti del medesimo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di revocatoria fallimentare, alla luce della presunzione iuris tantum stabilita dall' art. 67, primo comma, L.F. non spetta alla curatela dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza, ma spetta al convenuto in revocatoria fornire la prova della inscientia decoctionis, dimostrando la insussistenza, al momento dell'atto, di elementi rivelatori dello stato di insolvenza, ovvero la prova della ricorrenza di circostanze tali da indurre una persona di normale prudenza e avvedutezza a ritenere che l'impresa si trovasse in situazione di normale esercizio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Qualora venga dichiarata la revoca, ex art. 67, L.F., dell'ipoteca, accessoria ad un mutuo, che integri in concreto una garanzia costituita per un debito chirografario preesistente, la revoca di detta ipoteca non comporta necessariamente l'esclusione dall'ammissione al passivo di quanto erogato per il suddetto mutuo, essendo l'ammissione incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poichè, in tal caso, la stessa revoca dell'intera operazione e, quindi, anche del mutuo comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma realmente erogata in virtù del mutuo revocato, e ciò in quanto all'inefficacia del contratto conseguirebbe pur sempre la necessità della restituzione al mutuante delle somme effettivamente erogate, sia pure in moneta fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 febbraio 2016 n. 3955 https://www.unijuris.it/node/3940; con riferimento alla terza massima, Cassazione civile, Sez. I, 28 gennaio 2013 n. 1807 https://www.unijuris.it/node/1917]