Corte di Cassazione (3450/2025) – Il debito inadempiuto per il cui soddisfacimento venga pattuito un piano di rateizzazione verso rilascio di una garanzia ipotecaria deve considerasi scaduto ai fini dell'applicabilità dell'art. 67, comma 4, L.F.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 febbraio 2025, n. 3450 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Fidanzia.
Revocatoria fallimentare – Debito inadempiuto poi interessato ad un piano di rateizzazione – Riconoscimento volontario per contro al creditore di una garanzia ipotecaria – Considerazione di quel debito come scaduto – Revocabilità ex art.67, comma 1, n.4 di detta ipoteca come costituita nei sei mesi anteriori al fallimento.
In tema di revocatoria fallimentare, quando una garanzia ipotecaria sia rilasciata a favore del creditore dopo che si sia già verificato l’inadempimento del termine originario di pagamento, il debito può considerarsi scaduto, per gli effetti di cui all’art. 67, comma 1, n. 4, L. fall., a nulla rilevando che tra debitore e creditore venga contestualmente pattuito un piano di rateizzazione (o una dilazione di pagamento), allorché risulti che in effetti il nuovo termine che ne deriva è concesso proprio sul presupposto della costituzione della garanzia e così tali operazioni sono legate da un nesso teleologico unitario. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-11-febbraio-2025-n-3450-pres-ferro-est-fidanzia
[nel senso della non conflittualità con quanto enunciato, trattandosi di ipotesi diversa, vale a dire di compresenza – in materia di atti costitutivi di titoli di prelazione – di più debiti di diversa natura, di cui alcuni non scaduti, altri scaduti, altri ancora contestualmente creati, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 novembre 2017 n. 27830 https://www.unijuris.it/node/3786 che ha deciso nel senso della sua riconducibilità nell'ambito della previsione di cui all'art. 67, comma 1, lettera 3) L. fall., in quanto comprendente anche debiti non scaduti, nei cui confronti, in sede di revocatoria fallimentare, opera come un tutt'uno unitario detta prelazione].