Corte di Cassazione (5089/2025) – Competenza giurisdizione in materia di azione revocatoria dell'atto di scissione societaria in particolare proposta in pendenza di procedure concorsuali interessanti le società coinvolte.

Corte di Cassazione, Sez. Un., 26 febbraio 2025, n. 5089 – Pres. Pasquale D'Ascola, Rel , Massimo Falabella.
Atto di scissione societaria - Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. - Giudizio da considerarsi relativo ad un rapporto societario - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa – Pendenza di procedure concorsuali - Azione revocatoria ex art. 66 l.fall – lCompetenza prevalente del tribunale fallimentare.
L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell’atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l’opposizione ex artt. 2506 ter, 2503 e 2503 bisc.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell’organizzazione societaria che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e in quanto posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dai commi n. 1 e 2 del citato art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendidell’azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario. L’azione revocatoria ex art. 66 L. fall. dell’atto di scissione societaria è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, che prevale su quella del tribunale delle imprese. (Principi di diritto pronunciati dalle Sezioni Unite in relazione alla questione rimessa dalla Sezione Prima con ordinanza interlocutoria e Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-un-26-febbraio-2025-n-5089-pres-dascola-est-falabella
[circa la proponibilità dell'azione revocatoria dell'atto di scissione societaria come finalizzata, a differenza di ciò che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'art. 2503 c.c. con riferimento alla fusione societaria ma estensibile anche alla scissione, non a farne valere l'invalidità ma ad ottenere l'inefficacia relativa dell'atto al solo creditore pregiudicato, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 dicembre 2019, n. 31654 https://www.unijuris.it/node/5119 e nello stesso senso con riferimento alla disciplina unionale: Corte di Giustizia UE, Sez. II, 30 gennaio 2020 https://www.unijuris.it/node/5036; in tema di differenza tra le due azioni revocatoria e di opposizione: Corte di Cassazione, Sez. III civ., 29 gennaio 2021, n. 2153 https://www.unijuris.it/node/5541; in punto di prevalere della competenza inderogabile del tribunale fallimentare su tutte le competenze confliggenti, anche se loro stesse inderogabili, in relazione in particolare all’ipotesi dell’esperimento dell'azione ex art. 2467, comma 1, c.c., quanto all’obbligo dei soci di restituire i rimborsi ottenuti l’anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società: Cassazione civile, sez. VI, 24 Ottobre 2017, n. 25163 https://www.unijuris.it/node/3734].