Corte di Cassazione (11652/2018) - Revocatoria fallimentare della vendita di beni ed interesse del curatore ad agire anche se il prezzo ricavato sia stato utilizzato per pagare un creditore privilegiato o ipotecario.

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Data di riferimento: 
14/05/2018

Cassazione civile, sez. VI, 14 Maggio 2018, n. 11652. Pres. Rosa maria Di Virgilio, rel. Francesco Terrusi.

Azione revocatoria fallimentare della vendita di beni- Ricavato utilizzato per pagare un creditore privilegiato o ipotecario – Eventus danni ed interesse del curatore ad agire - Sussistenza

Ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall'imprenditore successivamente fallito, l' "eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa a causa dell'atto dispositivo; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito da ipoteca) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale era stata accolta l'azione revocatoria relativa ad un patto di futura vendita annesso ad un contratto di locazione di immobili oggetto di ipoteca a favore di istituti di credito). (massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19999

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: